TETTOIA IN LEGNO CONTIGUA AD ABITAZIONE CIVILE (Comune di San Gemini).
È obbligatorio, per piccole tettoie in legno, il deposito ma non il collaudo statico.
Le illustrazioni che seguono mostrano il modello strutturale realizzato per verificare la staticità della struttura e la sua capacità di resistere alle azioni di neve, vento, sisma. Risulta prevedibile che l'azione maggiormente gravosa sia rappresentata proprio dall'azione del vento. La struttura è in legno lamellare, la copertura è realizzata con travetti, guaina, coppi, come indicato nei particolari costruttivi che seguono.
Poichè, fino al 2005, la normativa circa le costruzioni in legno è stata oggetto di differenti interpretazioni e, talvota, abusi, si riportano a fine paragrafo i principali riferimenti normativi a riguardo.
La tettoia è incernierata posteriormente alla parete della contigua abitazione. A sinistra è illustrato il modello strutturale impiegato, mentre a destra l'analisi dei carichi mostra come il peso proprio della struttura, comprensivo della copertura, sia correttamente trasferito alla fondazioni (colore rosso).
La figura seguente illustra invece le sollecitazioni agenti sulla tettoia. Si puo notare dalla scala cromatica utilizzata come gli elementi maggiormente sollecitati siano le travi rompi-tratta che sostengono la copertura (colore rosso): ad esse spetta il compito di contrastare l'azione del vento, la più gravosa per questo tipo di strutture.
Seguono i particolari costruttivi della tettoia.
Le strutture in legno, analogamente alle costruzioni in c.a., acciaio e muratura, sono soggette all’obbligo di deposito, come sottolineato dall’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 Maggio 2005 (Gazzetta Ufficiale n.107 del 10/05/2005 - Suppl. Ordinario n.85) e poi ribadito dal D.M. 14 Gennaio 2008.
In particolare l’O.P.C.N. 3 Maggio 2005 afferma che:
Per le strutture di legno in zona sismica dovrà essere redatta apposita relazione di calcolo relativa, in particolare, ai requisiti e alle condizioni assunte per il progetto, all'impostazione generale della progettazione strutturale con riferimento al comportamento strutturale assunto (dissipativo o scarsamente dissipativo), agli schemi di calcolo e alle azioni considerate, alle verifiche delle singole fasi costruttive.I disegni di progetto devono riportare obbligatoriamente i seguenti elementi, fornendo per essi le istruzioni per i controlli specifici durante la fase costruttiva:
a) collegamenti degli elementi tesi e qualsiasi collegamento alle strutture di fondazione;
b) elementi utilizzati quali elementi di controvento;
c) collegamenti tra impalcati (diaframmi orizzontali) ed elementi verticali di controvento;
d) collegamenti tra i pannelli e le intelaiature lignee nei diaframmi orizzontali e verticali.
inoltre sempre nello stesso paragrafo, relativamente al collaudo:
Le strutture di legno in zona sismica dovranno essere sottoposte a collaudo statico nel rispetto delle prescrizioni generali previste per il collaudo delle opere di ingegneria.
Con riferimento all’Allegato al D.M. 14.01.2008 (NTC), al Paragrafo 9.1 si legge:
D.M. 16/01/2008 (Norme tecniche per le Costruzioni):
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:
a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.
Non è dunque esplicitato l'obbligo di deposito, ma il riferimento alla Legge 1086 anche per materiali diversi da c.a. e acciaio secondo me non lascia margini di interpretazione.
Precedentemente, a causa delle innumerevoli deroghe all'entrata in vigore della normativa sismica O.P.C.M 3431, non era mai stato chiaro se fosse obbligatoria o meno la progettazione delle strutture in legno. Ora, con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni (con pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009 della Legge 24 giugno 2009, n. 77, conversione del Decreto Legge per l'emergenza in Abruzzo - D.L. 28 aprile 2009, n. 39) tale obbligo esiste per tutte le costruzioni in legno anche ricadenti in zona a scarso rischio sismico. Per costruzioni si intende ovviamente, nello spirito della norma, tutte le opere di ingegneria.
Nel caso particolare di tettoie in legno, la Regione Umbria, al D.G.R. 167_2012 - Allegato 1, specifica come risultino interventi di minore rilevanza ai fini sismici le tettoie con cubatura minore o uguale a 500 mc (nuove costruzioni), mentre nel caso di interventi su costruzioni esistenti in zone ad alta e media sismicità, risultano interventi di minore rilevanza le riparazioni o interventi locali ai sensi del Par. 8.4.3 del D.M. 14/01/2008 e del Par. C8.4.3 della Circolare n.617/09.